Art. 129 · Appuramento di un regime speciale

Art. 129

Appuramento di un regime speciale

Appuramento di un regime speciale 1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime doganale, sono usciti dal territorio doganale dell’Unione, sono distrutti e non restano i residui o sono abbandonati allo Stato conformemente all’. 2.   Le autorità doganali appurano il regime di transito quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati forniti o resi disponibili all’ufficio doganale di partenza e quelli forniti o resi disponibili all’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente. 3.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime speciale non è stato appurato alle condizioni stabilite. 4.   Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, l’appuramento di un regime speciale ha luogo entro periodi specifici. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando la durata dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’appuramento di un regime speciale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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