Art. 125 · Autorizzazione

Art. 125

Autorizzazione

Autorizzazione 1.   Gli importatori, gli esportatori o i loro rappresentanti indiretti che intendono vincolare le merci a un regime speciale hanno bisogno di un’autorizzazione delle autorità doganali per quanto riguarda: a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale; b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui l’autorità doganale interessata sia gestore delle strutture di deposito. 2.   Le seguenti autorità e persone possono gestire strutture di deposito per il deposito doganale delle merci da parte di qualsiasi importatore a) persone in possesso della pertinente autorizzazione delle autorità doganali; e b) l’autorità doganale interessata del luogo dove si trova il gestore della struttura di deposito. 3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono le condizioni per il ricorso ai regimi speciali interessati o per la gestione delle strutture di deposito interessate. 4.   A eccezione di casi specifici stabiliti nel diritto dell’Unione, le autorità doganali concedono le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; b) il richiedente offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; c) è fornita una garanzia per la potenziale obbligazione doganale o altri oneri relativi alle merci vincolate al regime speciale conformemente all’; d) le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative che sono sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione; e) nel caso del regime di ammissione temporanea, il richiedente utilizza o fa utilizzare le merci; f) nel caso del regime di perfezionamento attivo, il richiedente effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento sulle merci; g) nel caso di un regime di perfezionamento, gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non sarebbero lesi dall’autorizzazione («condizioni economiche»). Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato soddisfi la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo se nell’autorizzazione di cui, rispettivamente, all’ o 31 si tiene conto dell’attività relativa al regime speciale interessato. 5.   Se esistono prove del fatto che la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo rischia di ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, le autorità doganali competenti, prima di prendere una decisione in merito a tale autorizzazione, chiedono il parere motivato dell’Autorità doganale dell’UE, a meno che la concessione dell’autorizzazione non sia altrimenti giustificata dalla natura economica del perfezionamento. 6.   Se esistono prove del fatto che la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo rischia di ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione delle merci ritenute sensibili e le merci non sono destinate a essere riparate, le autorità doganali competenti, prima di prendere una decisione in merito a tale autorizzazione, chiedono il parere motivato dell’Autorità doganale dell’UE. 7.   A seguito di una richiesta conformemente ai paragrafi 5 e 6, l’Autorità doganale dell’UE può formulare uno dei seguenti pareri: a) la concessione dell’autorizzazione non lede gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; b) la concessione dell’autorizzazione lede gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; c) la concessione dell’autorizzazione per un quantitativo di merci debitamente comprovato e monitorato, determinato nel parere, non lede gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione. Il parere dell’Autorità doganale dell’UE è preso in considerazione dalle autorità doganali competenti per la concessione delle autorizzazioni e da qualsiasi altra autorità doganale che decide se concedere autorizzazioni analoghe. Per formulare tale parere, l’Autorità doganale dell’UE può tenere conto dei pareri e delle informazioni ricevuti dai portatori di interessi, a condizione che i portatori di interessi forniscano tali informazioni all’Autorità doganale dell’UE entro i termini specificati nelle norme procedurali di cui al paragrafo 11, lettera b). 8.   Le autorità doganali che concedono l’autorizzazione forniscono o mettono a disposizione le domande di autorizzazione e le autorizzazioni nel centro doganale digitale dell’UE. Se le autorizzazioni per i regimi speciali contengono informazioni commercialmente sensibili, l’accesso a tali informazioni sensibili è limitato. 9.   Se esistono prove del fatto che l’uso di un’autorizzazione già concessa potrebbe ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, la Commissione o gli Stati membri possono chiedere all’Autorità doganale dell’UE di formulare un parere motivato secondo la procedura di cui ai paragrafi 5 e 6. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo per la concessione di autorizzazioni per il ricorso ai regimi speciali di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo o per la gestione delle strutture di deposito di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo; b) determinando i casi specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo; c) specificando i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino, senza il parere dell’Autorità doganale dell’UE, se la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; d) specificando i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui si ritiene che esistano prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e i casi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo in cui si ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte; e) stabilendo l’elenco di merci ritenute sensibili di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 11.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme procedurali per la concessione dell’autorizzazione per i regimi speciali o la gestione delle strutture di deposito di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; b) le norme procedurali per l’esame delle condizioni economiche, comprese quelle che consentono all’Autorità doganale dell’UE di formulare il proprio parere motivato; e c) le norme per la determinazione e il monitoraggio della quantità di cui al paragrafo 7 presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 12.   Fino al 21 settembre 2027 a) si svolge a livello dell’Unione un esame delle condizioni economiche di cui al paragrafo 4, lettera g), del presente articolo, conformemente alle norme procedurali di cui al paragrafo 11, lettera b), del presente articolo; b) qualunque riferimento al parere dell’Autorità doganale dell’UE a norma del presente capo rimanda all’esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione da parte della Commissione previsto ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo.
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