Art. 116
Riesportazione
Riesportazione
1. Le merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono riesportate a condizione che siano stati forniti o resi disponibili i pertinenti dati di riesportazione e che le merci destinate a essere riesportate siano conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali alle merci non unionali.
2. I dati di riesportazione comprendono, se del caso, i dati necessari per l’appuramento del regime doganale precedente o per la conclusione della custodia temporanea.
3. Gli articoli da 74 a 80 e l’ si applicano alla riesportazione.
4. Il paragrafo 1 non si applica a:
a)
merci non unionali vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell’Unione;
b)
merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto.
5. Fino al 28 febbraio 2034, i dati sulla riesportazione possono essere forniti mediante:
a)
una dichiarazione di riesportazione; o
b)
una notifica di riesportazione, se le merci sono trasbordate all’interno di una zona franca o di una struttura di deposito per la custodia temporanea o sono riesportate direttamente da tali zone o strutture.
6. Fino al 28 febbraio 2034, gli articoli da 81 a 93 si applicano alla dichiarazione di riesportazione e alla notifica di riesportazione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi in cui deve essere presentata una notifica di riesportazione e i casi in cui può essere modificata o invalidata.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione, la modifica o l’invalidamento di una notifica di riesportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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