Art. 112
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
1. L’, paragrafi 1, 3, 5 e 6, si applica mutatis mutandis ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell’Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo, a condizione che l’immissione in libera pratica di tali prodotti trasformati comporti la riscossione dei dazi all’importazione dovuti per le merci vincolate al primo regime di perfezionamento attivo.
2. Se i prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 sono vincolati a un successivo regime di perfezionamento attivo e i prodotti trasformati diversi da quelli ottenuti nell’ambito del precedente regime di perfezionamento attivo sono immessi in libera pratica, i dazi all’importazione sono riscossi per le merci di cui al paragrafo 1.
3. L’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’, paragrafo 3.
4. L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’ è concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), solo se è garantito che le merci sostituite da merci equivalenti non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-112