Art. 111 · Merci in reintroduzione

Art. 111

Merci in reintroduzione

Merci in reintroduzione 1.   Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell’Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono vincolate al regime di immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata. Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione. 2.   Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari. 3.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell’Unione, le merci in reintroduzione sono state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se tali merci devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale. Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo dei dazi all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso sulle merci all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non è concesso alcun rimborso. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale a norma dell’ e che sono successivamente immesse in libera pratica. 5.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. 6.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione sono soddisfatte. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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