Art. 110 · Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo

Art. 110

Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo

Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo 1.   Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell’ambito del perfezionamento attivo e l’importo dei dazi all’importazione sia calcolato conformemente all’, paragrafo 3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui. 3.   Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell’ambito del perfezionamento attivo e l’importo dei dazi all’importazione sia calcolato conformemente all’, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure. 4.   Le misure di politica commerciale non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo se: a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell’; b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all’; o c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell’.
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