Art. 11 · Annullamento di decisioni favorevoli

Art. 11

Annullamento di decisioni favorevoli

Annullamento di decisioni favorevoli 1.   Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti: a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete; b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete; c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa. 2.   L’annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione. 3.   Gli effetti dell’annullamento di una decisione decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale, se non altrimenti specificato nella decisione di annullamento conformemente alla normativa doganale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per l’annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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