Art. 103 · Presentazione fisica delle merci in dogana

Art. 103

Presentazione fisica delle merci in dogana

Presentazione fisica delle merci in dogana 1.   Se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore o il titolare delle merci presenta fisicamente in dogana all’autorità doganale le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione al loro arrivo all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o approvato dalle autorità doganali o nella zona franca. 2.   Le autorità doganali notificano al trasportatore o al titolare delle merci l’obbligo di presentare fisicamente le merci in dogana. 3.   Le merci fisicamente presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali. 4.   Si deroga all’obbligo di presentare fisicamente le merci in dogana per le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’, paragrafo 2, e che sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare e approvare i luoghi diversi dall’ufficio doganale designato di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione fisica delle merci in dogana conformemente al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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