Art. 101
Notifica dell’arrivo in relazione all’entrata del mezzo di trasporto e delle merci
Notifica dell’arrivo in relazione all’entrata del mezzo di trasporto e delle merci
1. All’arrivo del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione, il trasportatore ne dà notifica all’ufficio doganale di prima entrata effettivo.
2. Il trasportatore notifica all’ufficio doganale responsabile per il porto o l’aeroporto in cui le merci sono scaricate o trasbordate l’arrivo delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea quando il mezzo di trasporto con il quale dette merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione arriva a tale porto o aeroporto.
3. Il trasportatore notifica all’ufficio doganale di prima entrata l’arrivo delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione su strada, per ferrovia o per via navigabile interna quando il mezzo di trasporto con il quale dette merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione arriva a tale ufficio doganale.
4. Il trasportatore collega la notifica dell’arrivo delle merci alle informazioni anticipate sul carico fornite o messe a disposizione in relazione a dette merci.
5. Fatti salvi gli obblighi del trasportatore di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna delle seguenti persone può notificare l’arrivo delle merci nel momento indicato nei rispettivi paragrafi:
a)
la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
b)
la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione;
c)
qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci a un regime doganale; oppure
d)
il titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca.
6. In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, in cui non tutti i dati nelle informazioni anticipate sul carico di cui all’, paragrafo 8, relativi alle merci possono essere ottenuti dal trasportatore, un trasportatore successivo o altre persone in possesso di tali dati e legittimati a fornirli possono essere tenuti a notificare l’arrivo delle merci all’ufficio doganale di prima entrata effettivo.
7. Previa approvazione dell’autorità doganale, la notifica dell’arrivo del mezzo di trasporto e delle merci può essere fornita alle autorità doganali o messa a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE, ad esempio per mezzo di sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto, a condizione che tali sistemi contengano i dati necessari per tale notifica e che detti dati siano disponibili nel momento di cui al paragrafo 1, 2 o 3, a seconda dei casi. In tali casi i dati forniti o messi a disposizione tramite questi altri mezzi sono trasferiti al centro doganale digitale dell’UE.
8. In deroga al paragrafo 2, l’obbligo di notifica dell’arrivo delle merci non si applica nei seguenti casi:
a)
se, dopo il loro arrivo nel territorio doganale dell’Unione, le merci sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione al solo scopo di consentire di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto dell’Unione;
b)
se le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’, paragrafo 2, sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione.
9. Il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell’Unione, le merci per le quali non sono state fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione informazioni anticipate sul carico di cui all’, paragrafo 8, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare tali merci conformemente all’.
10. In deroga al paragrafo 9, in caso di pericolo imminente che richieda lo scarico immediato della totalità o di una parte delle merci, le autorità doganali possono consentire al trasportatore di scaricare le merci.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 6 del presente articolo e le altre persone di cui al medesimo paragrafo che possono essere tenute a notificare l’arrivo delle merci all’ufficio doganale di prima entrata effettivo.
12. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla notifica dell’arrivo di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
13. In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, è possibile continuare a presentare una notifica dell’arrivo di cui al presente articolo e a effettuare una presentazione fisica delle merci in dogana di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici sviluppati dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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