Art. 100 · Invalidamento delle informazioni anticipate sul carico

Art. 100

Invalidamento delle informazioni anticipate sul carico

Invalidamento delle informazioni anticipate sul carico 1.   Se il trasportatore o altre persone che forniscono o mettono a disposizione informazioni anticipate sul carico vengono a conoscenza del fatto che le merci cui fanno riferimento dette informazioni anticipate sul carico non saranno introdotte nel territorio doganale dell’Unione, presentano quanto prima all’autorità doganale una richiesta di invalidamento delle informazioni anticipate sul carico. Se le merci cui fanno riferimento le informazioni anticipate sul carico non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione entro 200 giorni dalla data in cui le informazioni anticipate sul carico sono state fornite o messe a disposizione, le autorità doganali invalidano dette informazioni anticipate sul carico. 2.   Le persone che forniscono o mettono a disposizione le informazioni anticipate sul carico e l’importatore che fornisce o mette a disposizione informazioni nel centro doganale digitale dell’UE si informano reciprocamente dell’invalidamento delle informazioni che hanno fornito o messo a disposizione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa all’invalidamento delle informazioni anticipate sul carico in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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