Art. 10 · Validità delle decisioni a livello dell’Unione

Art. 10

Validità delle decisioni a livello dell’Unione

Validità delle decisioni a livello dell’Unione Le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione, salvo nei casi in cui la decisione disponga che il suo effetto sia limitato a uno o a più Stati membri.
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