Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione, che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono.
Il presente regolamento istituisce inoltre l’Autorità doganale dell’Unione europea («Autorità doganale dell’UE») e stabilisce le disposizioni, le norme comuni e il quadro di governance per l’istituzione del centro doganale digitale europeo («centro doganale digitale dell’UE»).
2. Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e il diritto dell’Unione vigente in altri settori, il presente regolamento si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale dell’Unione.
3. Alcune disposizioni della normativa doganale si applicano al di fuori del territorio doganale dell’Unione a norma del diritto dell’Unione relativo a settori specifici o di convenzioni internazionali.
4. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell’Unione cui si applicano la direttiva 2006/112/CE o (UE) 2020/262 e parti di tale territorio cui tali direttive non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali direttive non si applicano.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-1