Art. 6
Identificazione, autenticazione e autorizzazione dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali
Identificazione, autenticazione e autorizzazione dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali
1. Ciascuno Stato membro elenca il soggetto o i soggetti responsabili dell’identificazione, dell’autenticazione e dell’autorizzazione del professionista sanitario o del prestatore di assistenza sanitaria che richiede lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali.
2. Prima che sia richiesto lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), il soggetto o i soggetti di cui al paragrafo 1 identificano, autenticano e autorizzano il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria che richiede tale scambio.
3. Il soggetto o i soggetti di cui al paragrafo 1 identificano e autenticano il professionista sanitario utilizzando mezzi di autenticazione elettronica che forniscono almeno il livello di garanzia significativo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014. A decorrere dal 26 marzo 2032 i mezzi di autenticazione elettronica dei professionisti sanitari forniscono il livello di garanzia elevato di cui all’, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento. I mezzi di identificazione elettronica sono notificati alla Commissione al livello di garanzia richiesto conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 oppure il loro livello di garanzia è confermato da un organismo di valutazione della conformità di cui all’, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo equivalente.
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