Art. 3 · Serie nazionali di attributi sanitari delle persone fisiche

Art. 3

Serie nazionali di attributi sanitari delle persone fisiche

Serie nazionali di attributi sanitari delle persone fisiche 1.   Ciascuno Stato membro stabilisce una serie di attributi sanitari da utilizzare per verificare l’identità delle persone fisiche in relazione alle loro cartelle cliniche elettroniche ai fini dello scambio transfrontaliero dei loro dati sanitari elettronici personali. 2.   Ciascuno Stato membro notifica la propria serie di attributi sanitari alla Commissione entro il 26 marzo 2028. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione eventuali aggiornamenti successivi delle serie di attributi sanitari. La Commissione pubblica le serie di attributi sanitari degli Stati membri. 3.   Su richiesta di una persona fisica, l’autorità competente dello Stato membro di affiliazione di tale persona rilascia gli attributi sanitari di tale persona fisica sotto forma di un attestato elettronico di attributi basato sulla serie di attributi sanitari definita a norma del paragrafo 1 al portafoglio europeo di identità digitale di tale persona.
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