Art. 5 · Procedure di lavoro tecniche

Art. 5

Procedure di lavoro tecniche

Procedure di lavoro tecniche 1.   L’ECDC annuncia l’inizio e la fine di ciascuna raccolta annuale di dati di sorveglianza di routine alle reti specializzate e condivide con ciascuna di esse l’ultima versione del pertinente protocollo per la comunicazione con la struttura comune dei dati specifica per malattia. 2.   I punti di contatto operativi delle reti specializzate trasmettono per via elettronica a EpiPulse i rispettivi dati nazionali di sorveglianza nel rispetto del termine di comunicazione stabilito dall’ECDC previa consultazione della rete specializzata e conformemente alla struttura comune dei dati di cui al paragrafo 1. 3.   I punti di contatto operativi delle reti per le malattie esaminano la relazione di convalida automatizzata dei dati in EpiPulse e qualsiasi ulteriore riscontro dell’ECDC sulla convalida e, se del caso, ritrasmettono i dati al livello di qualità richiesto per conseguire gli obiettivi di sorveglianza. 4.   L’ECDC analizza e comunica i dati di sorveglianza di routine in modo tempestivo e con una frequenza almeno corrispondente a quella della raccolta dei dati.
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