Art. 4 · Segretariato dell’ECDC

Art. 4

Segretariato dell’ECDC

Segretariato dell’ECDC L’ECDC: a) funge da polo di coordinamento e comunicazione per tutte le attività delle reti specializzate, esercita le funzioni di segretariato scientifico e fornisce sostegno amministrativo; b) fornisce: i) l’apposita piattaforma di gestione delle relazioni con i portatori di interessi e le istruzioni per la designazione dei membri della rete e l’aggiornamento del loro status di membri; ii) sostegno tecnico in materia di sorveglianza e promuove la collaborazione tecnica e scientifica all’interno delle reti specializzate e tra di esse; c) organizza riunioni periodiche della rete per condividere dati e migliori pratiche, evidenziare le questioni relative alla qualità dei dati e altre carenze nella sorveglianza e discutere le scelte strategiche all’interno delle reti specializzate e tra di esse; d) per conto delle reti specializzate, mantiene i contatti con i partner pertinenti, tra cui i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, l’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») e altre agenzie dell’UE, allo scopo di coordinare le attività (anche in materia di «One Health»), condividere i dati, agevolare la cooperazione o ridurre l’onere per gli Stati membri, a seconda dei casi.
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