Art. 4
Segretariato dell’ECDC
Segretariato dell’ECDC
L’ECDC:
a)
funge da polo di coordinamento e comunicazione per tutte le attività delle reti specializzate, esercita le funzioni di segretariato scientifico e fornisce sostegno amministrativo;
b)
fornisce:
i)
l’apposita piattaforma di gestione delle relazioni con i portatori di interessi e le istruzioni per la designazione dei membri della rete e l’aggiornamento del loro status di membri;
ii)
sostegno tecnico in materia di sorveglianza e promuove la collaborazione tecnica e scientifica all’interno delle reti specializzate e tra di esse;
c)
organizza riunioni periodiche della rete per condividere dati e migliori pratiche, evidenziare le questioni relative alla qualità dei dati e altre carenze nella sorveglianza e discutere le scelte strategiche all’interno delle reti specializzate e tra di esse;
d)
per conto delle reti specializzate, mantiene i contatti con i partner pertinenti, tra cui i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, l’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») e altre agenzie dell’UE, allo scopo di coordinare le attività (anche in materia di «One Health»), condividere i dati, agevolare la cooperazione o ridurre l’onere per gli Stati membri, a seconda dei casi.
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