Art. 1 · Procedura per determinare la composizione dei membri delle reti di sorveglianza specializzate

Art. 1

Procedura per determinare la composizione dei membri delle reti di sorveglianza specializzate

Procedura per determinare la composizione dei membri delle reti di sorveglianza specializzate 1.   Per conto dell’organismo di coordinamento competente nazionale di ciascuno Stato membro, quale definito all’, punto 2), del regolamento (CE) n. 851/2004, il coordinatore nazionale designa i membri delle reti di sorveglianza specializzate («reti specializzate»). Tale designazione è revocata se un membro di una rete assume un nuovo ruolo professionale in un ambito che non è collegato alla malattia, al problema sanitario speciale connesso o alla funzione di sanità pubblica di competenza della rete. 2.   Le designazioni di cui al paragrafo 1 sono: a) effettuate per via elettronica, attraverso l’apposita piattaforma di gestione delle relazioni con i portatori di interessi ospitata dall’ECDC; b) specifiche per quanto riguarda il ruolo specifico del membro della rete quale punto focale nazionale o punto di contatto operativo e specifiche per quanto riguarda la malattia, il problema sanitario speciale connesso o la funzione di sanità pubblica di competenza della rete specializzata. 3.   L’organismo di coordinamento competente nazionale può anche designare supplenti che fungano da sostituti in assenza dei membri primari della rete. 4.   Se non sono designati membri per una determinata rete specializzata, tutte le pertinenti interazioni con l’ECDC in materia di sorveglianza passano attraverso il coordinatore nazionale.
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