Art. 2

Art. 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2088#art-2