Art. 9
Frequenza dei controlli di conformità
Frequenza dei controlli di conformità
La Commissione valuta la conformità dello scambio di dati sanitari elettronici personali al catalogo dei requisiti di cui all’, paragrafo 2, e alle specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 3:
a)
prima dell’avvio dello scambio di dati sanitari elettronici personali;
b)
ogni cinque anni dopo l’ultimo controllo di conformità;
c)
ogniqualvolta la Commissione ritenga che sussista un rischio critico per la sicurezza, la riservatezza o la protezione dei dati sanitari elettronici personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2083#art-9