Art. 3 · Piattaforma centrale di interoperabilità per la sanità digitale

Art. 3

Piattaforma centrale di interoperabilità per la sanità digitale

Piattaforma centrale di interoperabilità per la sanità digitale 1.   La Commissione fornisce i servizi seguenti della piattaforma centrale di interoperabilità per la sanità digitale di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/327: a) un software di implementazione di riferimento per i punti di contatto nazionali per la sanità digitale; b) un servizio terminologico centrale; c) una rete di comunicazione sicura; d) un servizio di configurazione centrale. 2.   La Commissione fornisce i servizi di cui al paragrafo 1 conformemente al catalogo dei requisiti di cui all’, paragrafo 2, e alle specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 3. 3.   I punti di contatto nazionali per la sanità digitale possono utilizzare l’implementazione di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), per sostenere lo scambio di dati sanitari elettronici personali in LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU). Qualora un punto di contatto nazionale per la sanità digitale scelga di avvalersi di soluzioni alternative, queste ultime sono conformi al catalogo dei requisiti di cui all’, paragrafo 2, e alle specifiche tecniche di cui all’, paragrafo 3. 4.   I punti di contatto nazionali per la sanità digitale possono avvalersi del servizio terminologico centrale di cui al paragrafo 1, lettera b), per sostenere la traduzione e la mappatura dei sistemi e dei valori di codifica da utilizzare nelle serie di dati contenenti dati sanitari elettronici personali di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2025/327. 5.   Gli Stati membri sono responsabili della traduzione e della mappatura dei sistemi e delle serie di valori di codifica per lo scambio di dati sanitari elettronici personali nel formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/327. Gli Stati membri tengono aggiornate le traduzioni e le mappature. 6.   I punti di contatto nazionali per la sanità digitale utilizzano la rete di comunicazione sicura di cui al paragrafo 1, lettera c), per sostenere lo scambio di dati sanitari elettronici personali tra i punti di contatto nazionali per la sanità digitale. Il funzionamento delle infrastrutture nazionali e dei servizi nazionali a sostegno della rete di comunicazione sicura rimane di competenza dei punti di contatto nazionali per la sanità digitale. 7.   I punti di contatto nazionali per la sanità digitale utilizzano il servizio di configurazione centrale di cui al paragrafo 1, lettera d), per mettere le loro caratteristiche di configurazione a disposizione della Commissione e di tutti gli altri punti di contatto nazionali per la sanità digitale.
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