Art. 12
Prosecuzione dello scambio di dati sanitari elettronici personali dopo un controllo della conformità operativa
Prosecuzione dello scambio di dati sanitari elettronici personali dopo un controllo della conformità operativa
1. Ciascun punto di contatto nazionale per la sanità digitale ottiene l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), entro due mesi dal ricevimento dell’esito di un controllo di conformità di cui all’, paragrafo 4. L’autorizzazione si basa su un esito di un controllo di conformità che non evidenzia carenze critiche.
2. Qualora a un punto di contatto nazionale per la sanità digitale non sia concessa l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il gruppo direttivo adotta misure di attenuazione, che possono prevedere la sospensione temporanea dello scambio di dati sanitari elettronici personali.
3. Qualora lo scambio di dati sanitari elettronici personali sia sospeso conformemente al paragrafo 2, il punto di contatto nazionale per la sanità digitale adotta le misure seguenti:
a)
ovvia alle carenze che hanno causato la sospensione;
b)
ottiene l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
c)
ripristina lo scambio di dati sanitari elettronici personali.
Storico versioni
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