Art. 2
1. Se il paese di fusione e colata è comprovato dai documenti di cui all’, paragrafo 2 o 3, le autorità doganali procedono a controlli documentali delle informazioni e delle prove giustificative presentate.
2. Il paese di fusione e colata è dichiarato mediante i codici documento TARIC.
3. La mancata dichiarazione del paese di fusione e colata con prove verificabili adeguate come definito agli comporta il rifiuto dell’importazione.
Storico versioni
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