Art. 2

Art. 2

1.   Se il paese di fusione e colata è comprovato dai documenti di cui all’, paragrafo 2 o 3, le autorità doganali procedono a controlli documentali delle informazioni e delle prove giustificative presentate. 2.   Il paese di fusione e colata è dichiarato mediante i codici documento TARIC. 3.   La mancata dichiarazione del paese di fusione e colata con prove verificabili adeguate come definito agli comporta il rifiuto dell’importazione.
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