Art. 8 · Programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni della pesatura

Art. 8

Programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni della pesatura

Programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni della pesatura 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi nazionali di controllo, istituiti a norma dell’articolo 93 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009, includano misure specifiche per il controllo e l’ispezione delle norme di cui al presente capo e agli allegati da I a VI del presente regolamento. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono almeno ispezioni senza preavviso che coprano almeno il 5 % di tutti i quantitativi sbarcati e il 3 % di tutti gli sbarchi nello Stato membro di ispezione, per anno civile, tenendo conto di eventuali misure di controllo e ispezione per la pesatura stabilite in un programma specifico di controllo e di ispezione adottato in conformità dell’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Gli obiettivi delle ispezioni senza preavviso di cui al paragrafo 2 sono individuati sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto, se del caso, almeno dei fattori seguenti: a) l’elevato numero e volume di sbarchi di prodotti della pesca, pesati a bordo, allo sbarco o dopo il trasporto; b) il numero di infrazioni dei comandanti, degli operatori autorizzati alla pesatura e dei vettori; c) lo scarso numero e tipo di controlli sul trasporto effettuati nello Stato membro di sbarco, transito e destinazione; d) la disponibilità di contingenti per i pescherecci che sbarcano prodotti pesati a bordo, allo sbarco o dopo il trasporto; e) il mancato utilizzo di casse o contenitori standardizzati da parte delle navi da cui provengono i prodotti della pesca; f) la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati; g) il carico o lo scarico in più punti di raccolta o lo scarico di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009; h) il mancato uso di sigilli o di altri mezzi per prevenire il rischio di manipolazione del carico; i) il rischio d’inosservanza di eventuali condizioni per la detrazione di acqua e ghiaccio applicabile; j) il rischio d’inosservanza delle condizioni per l’applicazione delle deroghe approvate a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e k) la mancata presentazione, la presentazione tardiva o l’inesattezza delle dichiarazioni di sbarco, dei registri di pesatura e dei documenti di trasporto.
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