Art. 4
Registri di pesatura semplificati
Registri di pesatura semplificati
Il comandante di una nave da cattura che sbarca prodotti della pesca, quando agisce in qualità di operatore autorizzato alla pesatura, può compilare un registro di pesatura semplificato in cui le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), sono sostituite dall’identificativo unico della dichiarazione di sbarco di cui all’allegato XV, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.
Storico versioni
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