Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «operatore autorizzato alla pesatura»: operatore responsabile della pesatura dei prodotti della pesca di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) «casse standardizzate»: due o più recipienti di tipo, capacità, dimensioni e, se utilizzato, imballaggio uniformi, contenenti prodotti della pesca di un’unica specie, con la stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica interessata; c) «contenitori standardizzati»: due o più unità di tipo, capacità e dimensioni uniformi, contenenti prodotti della pesca non sottoposti a cernita, con la stessa presentazione e provenienti dalla stessa zona geografica interessata; d) «pallet standardizzati»: due o più pallet di tipo e dimensioni uniformi, caricati con un numero predefinito e uniforme di casse standardizzate con imballaggio identico; e) «imballaggio»: un articolo utilizzato per il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna o la presentazione di casse standardizzate, che può essere differenziato in base al formato a seconda della funzione, del materiale e della costruzione, compresi il cartone, la plastica e il materiale di legatura; f) «unità di trasporto»: qualsiasi veicolo che può trasportare cisterne, casse o contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti della pesca; g) «impianto di pesatura»: un impianto attrezzato per la pesatura, compresa la pesatura a campione, dei prodotti della pesca; h) «presentazione»: la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all’allegato I, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione (5); i) «Stato membro di sbarco»: lo Stato membro costiero in cui i prodotti della pesca sono sbarcati, anche se sono scaricati in un’unità di trasporto; j) «Stato membro di pesatura»: lo Stato membro in cui i prodotti della pesca sono pesati.
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