Art. 1
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per la pesatura dei prodotti della pesca, in particolare per quanto riguarda:
a)
i registri di pesatura;
b)
i sistemi di pesatura;
c)
la detrazione di ghiaccio e acqua;
d)
l’accesso ai registri di pesatura e ai sistemi di pesatura da parte delle autorità competenti;
e)
i programmi nazionali di controllo e i parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni.
2. Inoltre esso:
a)
adotta i piani di campionamento, i piani di controllo, i programmi comuni di controllo di cui all’articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
b)
stabilisce la procedura di approvazione della Commissione per consentire la pesatura allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto, conformemente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 60, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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