Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per la pesatura dei prodotti della pesca, in particolare per quanto riguarda: a) i registri di pesatura; b) i sistemi di pesatura; c) la detrazione di ghiaccio e acqua; d) l’accesso ai registri di pesatura e ai sistemi di pesatura da parte delle autorità competenti; e) i programmi nazionali di controllo e i parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni. 2.   Inoltre esso: a) adotta i piani di campionamento, i piani di controllo, i programmi comuni di controllo di cui all’articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009; e b) stabilisce la procedura di approvazione della Commissione per consentire la pesatura allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto, conformemente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 60, paragrafo 3, lettere da a) a d), di tale regolamento.
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