Art. 2
1. L’origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell’Unione in materia di origine non preferenziale stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
2. I prodotti originari dell’UE che hanno subito in un paese terzo una trasformazione che non comporta un cambiamento di origine sono soggetti al trattamento previsto dal presente regolamento per i prodotti originari di detto paese terzo al momento dell’importazione nell’Unione.
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