Art. 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tereftalico di purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 %, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11), numero CUS 0023865-3 e numero CAS RN 100-21-0, e originario della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti messicani.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea
Samnam Petrochemical Co., Ltd.
6,1
88BN
Repubblica di Corea
Hanwha Impact Corporation
6,1
88BO
Repubblica di Corea
Tutte le altre società
13,3
8999
Stati Uniti messicani
Tutte le società
24,1
8999
3. I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore coreano Taekwang Industrial Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 88BP).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido tereftalico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica di Corea. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica di Corea.
5. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione riguardo al numero di tonnellate importate con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11).
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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Procelex:32026R1904#art-1