Art. 2
Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % dell’importo corrispondente stabilito nell’allegato per ciascuno Stato membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.
Gli Stati membri versano il sostegno supplementare entro il 31 maggio 2027.
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