Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero («fornitori») di utilizzare, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale di abuso sessuale su minori online dai loro servizi. 2.   Il presente regolamento non si applica alla scansione di comunicazioni in forma di audio. 3.   Il presente regolamento non si applica alle comunicazioni interpersonali alle quali è, è stata o sarà applicata la cifratura end-to-end.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1881#art-1