Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   L’additivo, quale autorizzato dal regolamento (CE) n. 1464/2004, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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