Art. 3
Misure transitorie
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi acido benzoico, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 18 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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Procelex:32026R1832#art-3