Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
se sono state versate ai beneficiari dalla Slovacchia entro il 30 novembre 2026; e»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nessuna delle spese sostenute dalla Slovacchia dopo il 30 novembre 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.»
;
2)
all’, paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 0,786 EUR al giorno per suino fino a un massimo di 76 673 capi;
c)
per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento dei suinetti a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, un importo forfettario di 0,48 EUR al giorno per suinetto fino a un massimo di 79 198 capi;
d)
per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento delle scrofe a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate: 2,016 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 025 capi, per il periodo compreso tra il 21 marzo 2025 e il 30 marzo 2025 e 2,508 EUR al giorno per scrofa, fino a un massimo di 1 593 capi, per il periodo compreso tra il 31 marzo 2025 e il 20 maggio 2025.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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