Art. 9 · Individuazione e protezione delle informazioni riservate

Art. 9

Individuazione e protezione delle informazioni riservate

Individuazione e protezione delle informazioni riservate 1.   Salvo diversamente disposto dal regolamento (UE) 2024/1689 o dall’ del presente regolamento, la Commissione non divulga né rende accessibili i documenti o le altre informazioni che ottiene ai fini del procedimento aperto a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate relative a persone fisiche o giuridiche. 2.   La Commissione informa le persone fisiche o giuridiche che sono all’origine dei documenti o delle altre informazioni da essa ottenuti ai fini del procedimento aperto a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento che l’accesso a tali documenti o informazioni può essere concesso a norma dell’ del presente regolamento. Qualora abbiano fornito volontariamente tali documenti o informazioni alla Commissione, tali persone accettano che l’accesso a tali documenti e informazioni possa essere concesso a norma dell’. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può imporre alle persone fisiche o giuridiche che sono all’origine dei documenti del suo fascicolo di individuare i documenti e le dichiarazioni o le relative parti che, a loro parere, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate, e di individuare le persone fisiche e giuridiche in relazione alle quali tali informazioni sono considerate riservate. La Commissione può inoltre fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche devono individuare le parti di una decisione della Commissione che, a loro avviso, contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate. 4.   La Commissione può fissare un termine entro il quale le persone fisiche o giuridiche: a) per ogni singolo documento o parti di esso, motivano le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate; b) forniscono alla Commissione una versione non riservata dei documenti, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile; c) forniscono una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta. 5.   Se le persone fisiche o giuridiche non rispettano i paragrafi 3 e 4, la Commissione può ritenere che le informazioni in questione non contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate. 6.   Se stabilisce che determinate informazioni che una persona fisica o giuridica ritiene riservate possono essere divulgate, o perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, la Commissione comunica alla persona fisica o giuridica la sua intenzione di divulgarle se non riceve obiezioni entro una settimana. Se la persona fisica o giuridica in questione si oppone alla divulgazione, la Commissione può adottare una decisione motivata in cui specifica il termine a partire dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non è inferiore ad una settimana dalla data della notifica. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.
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