Art. 8 · Accesso al fascicolo

Art. 8

Accesso al fascicolo

Accesso al fascicolo 1.   Su richiesta, la Commissione concede al destinatario l’accesso al fascicolo. L’accesso al fascicolo non è concesso prima della notifica delle constatazioni preliminari a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689. 2.   Nel fornire l’accesso al fascicolo, la Commissione fornisce al destinatario tutti i documenti menzionati nelle constatazioni preliminari, fatte salve le espunzioni effettuate a norma dell’, al fine di proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione fornisce l’accesso a tutti i documenti del suo fascicolo, senza espunzioni, secondo una procedura di divulgazione da stabilire tramite decisione della Commissione. La procedura di divulgazione è determinata conformemente ai criteri che seguono. a) L’accesso ai documenti è concesso soltanto a un numero limitato di consulenti giuridici ed economici esterni e di esperti tecnici esterni incaricati dal destinatario e indicati espressamente, i cui nominativi sono comunicati preventivamente alla Commissione. b) I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati sono imprese, dipendenti di imprese o soggetti che si trovano in una situazione analoga a quella dei dipendenti di un’impresa. Tutti i consulenti e gli esperti sono vincolati dall’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione. c) Le persone che figurano nell’elenco dei consulenti giuridici ed economici esterni e degli esperti tecnici indicati non possono, a partire dalla data della decisione della Commissione che stabilisce la procedura di divulgazione, intrattenere un rapporto di lavoro con il destinatario o trovarsi in una situazione analoga a quella di un dipendente del destinatario. Se nel corso dell’indagine o nei tre anni successivi alla conclusione dell’indagine della Commissione, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati stabiliscono un rapporto di questo tipo con il destinatario o con altre imprese attive sugli stessi mercati del destinatario, i consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati e il destinatario informano tempestivamente la Commissione in merito alle caratteristiche di tale rapporto. I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati in questione forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che essi non hanno più accesso alle informazioni o ai documenti contenuti nel fascicolo cui hanno avuto accesso ai sensi della lettera a) e che la Commissione non ha messo a disposizione del destinatario. Essi forniscono inoltre alla Commissione assicurazioni sul fatto che continueranno a soddisfare i requisiti di cui alla lettera d) del presente paragrafo. d) I consulenti giuridici ed economici e gli esperti tecnici esterni indicati non possono divulgare i documenti loro forniti o il relativo contenuto a persone fisiche o giuridiche che non abbiano sottoscritto l’obbligo di rispettare la procedura di divulgazione, né possono utilizzare i documenti loro forniti o il relativo contenuto per fini diversi da quelli di cui all’, paragrafo 10. e) Nella procedura di divulgazione la Commissione specifica le modalità tecniche della divulgazione e la sua durata. La divulgazione può essere effettuata per via elettronica o (per alcuni o per tutti i documenti) presso i locali della Commissione. 4.   In circostanze eccezionali, la Commissione può decidere di non concedere l’accesso a determinati documenti o di concedere l’accesso a documenti parzialmente espunti a norma della procedura di divulgazione di cui al paragrafo 3, se stabilisce che il danno che la parte che ha presentato i documenti in questione presumibilmente subirebbe a causa della divulgazione a norma della procedura di divulgazione sarebbe nel complesso maggiore dei benefici della divulgazione dei documenti nella loro forma integrale ai fini dell’esercizio del diritto di essere ascoltati. 5.   Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate, alla corrispondenza e ai documenti interni della Commissione, del consiglio per l’IA, del forum consultivo, del gruppo di esperti scientifici, delle autorità competenti degli Stati membri e di altre autorità competenti. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di una violazione. 6.   I consulenti giuridici ed economici esterni e gli esperti tecnici esterni indicati di cui al paragrafo 3 possono, entro una settimana dal ricevimento dell’accesso a norma della procedura di divulgazione, presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alla versione non riservata di qualsiasi documento presente nel fascicolo della Commissione non ancora fornito al destinatario a norma del paragrafo 2, al fine di mettere tale versione non riservata a disposizione del destinatario, o di estendere la possibilità di accesso al fascicolo, a norma della procedura di divulgazione, ad altri consulenti giuridici ed economici esterni ed esperti tecnici esterni indicati. Tali accessi supplementari possono essere concessi soltanto in via eccezionale e a condizione che siano indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto del destinatario di essere ascoltato. 7.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 4 a 6, la Commissione può imporre alla parte che ha presentato i documenti in questione di fornirne una versione non riservata a norma dell’. 8.   Laddove ritenga che una richiesta a norma del paragrafo 6 sia fondata nell’ottica di garantire che il destinatario sia in grado di esercitare in modo efficace il diritto di essere ascoltato, la Commissione chiede alla parte che ha fornito le informazioni in questione di accettare di mettere a disposizione del destinatario una versione non riservata o di accettare di estendere ad altre persone o imprese indicate la possibilità di accesso, a norma della procedura di divulgazione, soltanto per quanto riguarda i documenti in questione. 9.   In caso di rifiuto della parte che ha fornito le informazioni, la Commissione adotta una decisione che stabilisce la procedura di divulgazione dei documenti in questione. 10.   I documenti ottenuti attraverso l’accesso al fascicolo fornito a norma del presente articolo sono utilizzati solo ai fini dei pertinenti procedimenti, nell’ambito dei quali è stato concesso l’accesso ad essi, o dei procedimenti giudiziari o amministrativi, collegati ai primi, riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1689. 11.   In qualsiasi momento della procedura, in luogo del metodo di concessione dell’accesso al fascicolo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o in combinazione con esso, la Commissione può concedere l’accesso ad alcuni o a tutti i documenti espunti a norma dell’, paragrafo 3, al fine di evitare ritardi o oneri amministrativi sproporzionati.
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