Art. 7 · Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari

Art. 7

Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari

Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari 1.   Il fornitore cui sono rivolte le constatazioni preliminari a norma dell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 («destinatario») può, per iscritto, in modo sintetico e conformemente ai requisiti di formato e lunghezza dei documenti di cui all’allegato, trasmettere alla Commissione le sue osservazioni su tali constatazioni e presentare prove a sostegno delle stesse. 2.   Il destinatario invia tali osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione, che non è inferiore a 21 giorni. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle informazioni presentate dal destinatario dopo la scadenza del termine stabilito. 3.   Le informazioni fornite alla Commissione a norma del paragrafo 1 sono corrette, complete e non fuorvianti. Esse sono presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile. 4.   Le osservazioni scritte di cui al paragrafo 1 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, sono corredati di una traduzione fedele in una lingua ufficiale dell’Unione. 5.   I documenti, la documentazione tecnica, il codice sorgente o qualsiasi altra informazione sono forniti alla Commissione conformemente all’. 6.   Le informazioni fornite alla Commissione a norma del paragrafo 1 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono autorizzate ad agire per conto del destinatario delle constatazioni preliminari in questione. 7.   La Commissione conferma senza indugio e per iscritto al destinatario delle constatazioni preliminari in questione o ai suoi rappresentanti il ricevimento delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
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