Art. 6 · Chiusura dei procedimenti

Art. 6

Chiusura dei procedimenti

Chiusura dei procedimenti 1.   Se, dopo aver avviato il procedimento a norma dell’, stabilisce che non vi sono motivi per adottare una decisione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione chiude il procedimento mediante decisione. Se il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo presentato da un fornitore a valle a norma dell’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione dà al ricorrente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista prima di adottare una decisione di chiusura del procedimento. 2.   La chiusura del procedimento conformemente al paragrafo 1 non impedisce alla Commissione di riaprire il procedimento mediante decisione, anche quando le misure richieste a norma dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 sono inefficaci o gli impegni resi vincolanti mediante decisione a norma dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 non sono rispettati, o quando la decisione di cui al paragrafo 1 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, o vi è una modifica significativa dei rischi sistemici posti a livello dell’Unione dal modello di IA per finalità generali in questione.
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