Art. 4 · Selezione di esperti indipendenti

Art. 4

Selezione di esperti indipendenti

Selezione di esperti indipendenti 1.   La Commissione nomina esperti indipendenti a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 a seguito di un invito a manifestare interesse basato sui criteri di selezione stabiliti in tale invito. La Commissione può istituire un elenco permanente di esperti indipendenti sulla base di un invito a manifestare interesse. La Commissione può selezionare esperti indipendenti da tale elenco senza un’ulteriore procedura di selezione. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può nominare direttamente esperti indipendenti se gli esperti in questione sono membri del gruppo di esperti scientifici istituito a norma dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2024/1689. 3.   La Commissione può inoltre nominare esperti indipendenti incaricati di effettuare valutazioni per suo conto secondo una procedura a norma dell’articolo 167 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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