Art. 3 · Esperti indipendenti

Art. 3

Esperti indipendenti

Esperti indipendenti 1.   Qualora nomini un esperto indipendente incaricato di effettuare valutazioni per suo conto a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, la Commissione tiene conto, ai fini della valutazione dell’indipendenza di tale esperto da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali conformemente all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, dell’esistenza di un assetto condiviso in termini di proprietà, governance, gestione, personale o risorse dell’esperto interessato, di qualsiasi precedente nomina per effettuare valutazioni per conto della Commissione, nonché dell’esistenza di rapporti contrattuali tra l’esperto e il fornitore interessato o qualsiasi altro fornitore almeno nei 12 mesi precedenti la valutazione effettuata dalla Commissione. L’esperto nominato rimane indipendente per tutta la durata della nomina. Ciascun esperto indipendente nominato presenta una dichiarazione di interessi ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/454 della Commissione (3). 2.   Al fine di garantire la riservatezza dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate, gli esperti nominati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 si impegnano a mantenere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità per la Commissione delle informazioni sensibili cui ricevono accesso a seguito della loro nomina, conformemente all’articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1689. Prima di nominare un esperto, la Commissione prende in considerazione e valuta se l’esperto disponga di protocolli di sicurezza delle informazioni interni ed esterni o vi abbia accesso. Gli esperti si impegnano a mantenere protocolli di sicurezza adeguati per tutta la durata della loro nomina. 3.   Gli esperti rispettano l’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 4.   L’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689 si applica mutatis mutandis agli esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689. 5.   I fornitori possono presentare osservazioni motivate riguardanti gli esperti indipendenti nominati per effettuare la valutazione del loro modello qualora intendano sollevare preoccupazioni in merito all’assenza dei criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689. 6.   La Commissione può revocare la nomina dell’esperto indipendente se: a) si è verificato un cambiamento sostanziale delle circostanze di cui al paragrafo 1 che ne metta seriamente in dubbio l’indipendenza; b) l’esperto non mantiene in essere misure adeguate per garantire la riservatezza dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate a norma del paragrafo 2; c) un fornitore ha presentato osservazioni motivate a norma del paragrafo 4 che dimostrano in modo manifesto e inequivocabile l’assenza dei criteri di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.
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