Art. 2 · Accesso ai modelli di IA per finalità generali

Art. 2

Accesso ai modelli di IA per finalità generali

Accesso ai modelli di IA per finalità generali 1.   Qualora la Commissione adotti una decisione che richiede l’accesso a un modello di IA per finalità generali a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689, tale decisione specifica i mezzi tecnici, gli strumenti, i componenti e le condizioni, compreso il termine per la fornitura di tale accesso da parte del fornitore. La decisione può inoltre specificare i requisiti tecnici minimi, anche per quanto riguarda le prestazioni, la latenza e la capacità effettiva (throughput) necessari per effettuare la valutazione. 2.   L’accesso richiesto è adeguato agli obiettivi della valutazione. Tale accesso può comprendere l’accesso attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni («API»), l’accesso interno, l’accesso al codice sorgente, l’accesso ai pesi dei modelli, l’accesso all’infrastruttura utilizzata per ospitare il modello di IA per finalità generali e l’accesso per ispezionare e modificare lo stato del sistema durante l’interazione con il modello. Tale accesso può comprendere, tra l’altro, tutti i livelli di accesso concessi ai dipendenti del fornitore. I fornitori di modelli di IA per finalità generali ai quali è richiesto di fornire l’accesso garantiscono che tale accesso non sia soggetto a vincoli tecnici o di altro tipo che ostacolino materialmente una valutazione adeguata. 3.   La Commissione può imporre al fornitore di disabilitare qualsiasi misura di registrazione che possa tracciare o registrare l’accesso della Commissione al modello di IA per finalità generali, nella misura necessaria a garantire l’integrità e la riservatezza del processo di valutazione. 4.   I fornitori di modelli di IA per finalità generali ai quali è richiesto di fornire l’accesso a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1689 forniscono tale accesso senza indebito ritardo ed entro il termine stabilito nella decisione adottata a norma del paragrafo 1, consentendo alla Commissione di accedere a tutti gli elementi del modello di IA per finalità generali in questione che sono necessari per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689.
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