Art. 7 · Monitoraggio, valutazione e comunicazione

Art. 7

Monitoraggio, valutazione e comunicazione

Monitoraggio, valutazione e comunicazione 1.   La Commissione monitora gli effetti economici nell’Unione dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’ e dell’apertura dii contingenti tariffari a norma dell’. Entro il 2 gennaio 2027 e successivamente ogni tre mesi, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle variazioni in termini di volumi e valori commerciali delle importazioni nell’Unione di merci originarie degli Stati Uniti e contemplate dal presente regolamento. 2.   Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenta una valutazione globale degli effetti del presente regolamento («valutazione globale»). La valutazione globale comprende, tra l’altro: a) l’impatto dell’applicazione del presente regolamento su tutte le importazioni ed esportazioni tra l’Unione e gli Stati Uniti; b) le variazioni dei flussi commerciali tra gli Stati membri e i settori industriale e agricolo; c) il modo in cui sono cambiati i flussi commerciali dell’Unione per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi; d) l’impatto del presente regolamento sulle entrate riscosse a titolo di dazi doganali; e) l’impatto del presente regolamento sulle piccole e medie imprese. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati e la metodologia utilizzati per la valutazione globale. Se del caso, la valutazione globale è corredata di una proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.
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