Art. 6
Norme di origine
Norme di origine
Ai fini del presente regolamento, l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento.
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