Art. 3 · Sospensione dell’applicazione degli articoli 1 e 2

Art. 3

Sospensione dell’applicazione degli articoli 1 e 2

Sospensione dell’applicazione degli 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione degli , in una qualsiasi delle circostanze seguenti, dopo aver effettuato un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di sua iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, incluso uno Stato membro o il Parlamento europeo: a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato del 21 agosto 2025 («dichiarazione comune»), ad esempio se, nel contesto della scadenza o della sostituzione della sovrattassa temporanea sulle importazioni imposta per mezzo della proclamazione del presidente degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 sulle esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti a norma della sezione 122 della legge statunitense del 1974 sul commercio (Trade Act del 1974), gli Stati Uniti non riescano a rispondere alle preoccupazioni dell’Unione in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell’Unione che fino al 24 febbraio 2026 beneficiavano del tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % o che erano esenti da dazi supplementari, in linea con la dichiarazione comune; b) qualora gli Stati Uniti compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune di promuovere un commercio reciproco, equo ed equilibrato, o compromettano l’accesso degli operatori economici dell’Unione al mercato degli Stati Uniti, discriminino o prendano di mira gli operatori economici dell’Unione che intendono operare o che già operano negli Stati Uniti, o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti; c) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a) o b); o d) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti alla data della dichiarazione comune. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda l’applicazione dell’ in relazione alle merci classificate con i capitoli NC 72, 73 e 76 elencati all’allegato I, qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continuino ad applicare un’aliquota tariffaria superiore al 15 % sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti. Entro il 1o dicembre 2026, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al trattamento tariffario da parte degli Stati Uniti dei prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’Unione negli Stati Uniti. 3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione si applicano finché persistono le circostanze di cui ai paragrafi 1 o 2, rispettivamente.
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