Art. 4 · Definizione di aree delimitate

Art. 4

Definizione di aree delimitate

Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata, sulla base di un’indagine di delimitazione per determinare il livello di infestazione e ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato. 2.   L’area delimitata è costituita da: a) una zona infestata comprendente: i) tutte le piante specificate e le piante ospiti infestate dall’organismo nocivo specificato; ii) tutte le piante specificate e le piante ospiti che presentano sintomi indicanti la possibile infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato; iii) tutte le altre piante infestate o che si sospetta siano infestate dall’organismo nocivo specificato; iv) terreno, terra o altri elementi infestati, o che si sospetta siano infestati, dall’organismo nocivo specificato; b) una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 100 m oltre i confini della zona infestata, nel caso di un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato di cui all’, e con la stessa ampiezza nel caso di un’area delimitata ai fini del contenimento dell’organismo nocivo specificato di cui all’. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato provvedono affinché il pubblico e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate e delle misure adottate per l’eradicazione o, se del caso, per il contenimento e la prevenzione della diffusione al di fuori dell’area delimitata. Esse sensibilizzano l’opinione pubblica in merito ai rischi derivanti dall’organismo nocivo specificato. 4.   Se, in base alle indagini di cui all’, in un’area delimitata non è rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato per un periodo di tre anni consecutivi, quell’area delimitata può essere abolita. In tali casi lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri che l’area delimitata è stata abolita a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031.
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