Art. 8 · Uso del sistema ECG

Art. 8

Uso del sistema ECG

Uso del sistema ECG Le domande di licenze di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento sono presentate e trattate mediante il sistema ECG. Le decisioni relative a tali domande sono ugualmente trattate mediante il sistema ECG. Il sistema ECG è utilizzato anche per l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri ai fini della cooperazione amministrativa.
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