Art. 5 · Licenza aperta specifica

Art. 5

Licenza aperta specifica

Licenza aperta specifica 1.   Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale destinato a essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori del territorio doganale dell’Unione a fini di uso, studio, conservazione o esposizione in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà o in legittimo possesso della persona che presenta la domanda di licenza aperta specifica. 2.   Una licenza aperta specifica può essere rilasciata a una persona solo a condizione che l’autorità competente abbia la certezza che tale persona offra tutte le garanzie ritenute necessarie affinché il bene sia restituito in buono stato nell’Unione e che il bene culturale sia descritto o contrassegnato in modo tale che, al momento dell’esportazione temporanea, non sussista alcun dubbio che il bene culturale esportato dal territorio doganale dell’Unione sia quello descritto nella licenza aperta specifica. 3.   Le licenze aperte specifiche sono rilasciate secondo il modello di cui all’allegato II del presente regolamento. 4.   Una licenza aperta specifica reca indicazione del periodo di validità. Tale periodo di validità non può superare i cinque anni.
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