Art. 1
Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sistema ECG»: il sistema elettronico per l’esportazione di beni culturali;
2)
«persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire;
3.
«museo o istituzione analoga»: un soggetto istituito al fine di preservare il patrimonio culturale e di fornire al pubblico l’accesso a tale patrimonio culturale;
4.
«codice EORI»: codice di registrazione e identificazione degli operatori economici quale definito all’, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (8);
5.
«Traces»: il sistema di cui all’, punto 51, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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