Art. 1 · Missione e obiettivi

Art. 1

Missione e obiettivi

Il regolamento (UE) 2021/691 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai sensi dell’articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Missione e obiettivi 1.   Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori a rischio di espulsione imminente dal lavoro. Il FEG costituisce un fondo di emergenza che opera in modo reattivo. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali, promuove un’occupazione sostenibile e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri. 2.   Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un’economia a basse emissioni di CO2nell’ambito della duplice transizione verde e giusta, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente affinché acquisiscano le competenze necessarie a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse presso la stessa impresa o passare a un’altra impresa.» ; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «1 bis) “lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente”: un lavoratore in un’impresa in fase di ristrutturazione il cui contratto o rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo o dalla durata, dovrebbe concludersi per collocamento in esubero, in seguito a comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori con cui li informa, nel corso delle consultazioni, tra l’altro, del numero e delle categorie di lavoratori da licenziare in conformità dell’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 98/59/CE;» ; b) è aggiunto il punto seguente: «6) “impresa in fase di ristrutturazione”: un’impresa in cui è in atto un processo che comporta “licenziamenti collettivi” quali definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE;» ; 4) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nel caso in cui ricevano, da parte di imprese in fase di ristrutturazione, richieste relative a misure a favore dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, gli Stati membri presentano domanda di contributi finanziari del FEG.» ; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «d) l’esistenza di licenziamenti collettivi previsti per quanto riguarda almeno 200 lavoratori in un’unica impresa in fase di ristrutturazione in un unico Stato membro la cui espulsione dal lavoro è imminente.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, in casi debitamente giustificati, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo è considerata ricevibile anche se alcuni dei criteri stabiliti nelle circostanze elencate al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti, purché i collocamenti in esubero o i licenziamenti collettivi previsti abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. Per le domande di cui all’articolo 8, lo Stato membro giustifica debitamente la domanda e indica quali dei criteri stabiliti nelle circostanze elencate al paragrafo 2 del presente articolo non sono interamente soddisfatti. Per le domande di cui all’articolo 8 bis, a seguito di una richiesta debitamente giustificata dell’impresa, che comprenda l’indicazione dei criteri stabiliti nelle circostanze elencate al paragrafo 2 del presente articolo che non sono interamente soddisfatti, lo Stato membro presenta la domanda.» ; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In circostanze eccezionali, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, il paragrafo 3 si applica altresì ai mercati del lavoro diversi da quelli di dimensioni ridotte. In tali casi, l’importo cumulato dei contributi finanziari non supera il 15 % del massimale annuo del FEG.» ; 5) all’articolo 5, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell’articolo 4, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a una o più delle date seguenti:» ; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Comunicazione del numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente Ai fini dell’articolo 4 del presente regolamento, lo Stato membro richiedente comunica alla Commissione il numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente identificati in una o più comunicazioni scritte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori in conformità dell’, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE.» ; 7) l’articolo 6 è così modificato: a) al primo comma è aggiunta la lettera seguente: «c) i lavoratori di un’impresa in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, anche, se del caso, presso i fornitori diretti o i produttori a valle di tale impresa.» ; b) sono aggiunti i commi seguenti: «I lavoratori di cui al primo comma, lettera c), rimangono ammissibili in quanto rientranti tra i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente anche qualora il loro contratto o rapporto di lavoro si sia concluso. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione, compresi, se del caso, gli eventi di ristrutturazione presso i fornitori diretti e i produttori a valle di un’impresa in fase di ristrutturazione, qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE. I lavoratori di cui al primo comma, lettera c), sono ammissibili indipendentemente dalle misure di sostegno fornite dallo Stato membro interessato e finanziate esclusivamente dalle sue risorse, a condizione che tali misure non facciano parte del pacchetto coordinato. I lavoratori di cui al primo comma, lettera c), sono considerati beneficiari ammissibili se sono identificati nelle comunicazioni scritte di cui all’articolo 5 bis concernenti imminenti espulsioni dal lavoro o in successive comunicazioni scritte di ulteriori licenziamenti collettivi previsti, presso l’impresa richiedente o i suoi fornitori diretti o i produttori a valle, se del caso, a condizione che le informazioni pertinenti siano comunicate entro l’ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione. I lavoratori dei fornitori diretti e dei produttori a valle di cui al primo comma, lettera c), sono considerati beneficiari ammissibili a condizione che: a) rientrino nei licenziamenti collettivi previsti che avverranno nello stesso Stato membro dei licenziamenti collettivi previsti dall’impresa richiedente; e b) sia stabilito un chiaro nesso causale tra i licenziamenti collettivi previsti dall’impresa richiedente e i licenziamenti collettivi previsti presso i suoi fornitori diretti o i produttori a valle.» ; 8) l’articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato progettato per agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), ad aggiornare o acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso la stessa impresa o passare a un’altra impresa.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al secondo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) per i beneficiari di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione, a integrazione delle forme di sostegno disponibili nel quadro di misure nazionali o degli obblighi previsti dai contratti collettivi, adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le competenze necessarie per un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità e le attività di cooperazione.» ; ii) è inserito il comma seguente dopo il terzo comma: «Il pacchetto coordinato non include regimi di riduzione dell’orario di lavoro né indennità o sovvenzioni di avviamento.» ; 9) l’articolo 8 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Domande di assistenza del FEG per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata» ; b) al paragrafo 7, la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;» ; 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Domande di assistenza del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente 1.   Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l’impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, in conformità dell’articolo 6, primo comma, lettera c), per tutto il periodo di attuazione. L’impresa può presentare tale richiesta entro 14 settimane a decorrere dalla data in cui, in conformità dell’, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE, ha trasmesso all’autorità pubblica competente la prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori, contenente, tra l’altro, il numero e le categorie di lavoratori da licenziare. 2.   Un’impresa richiedente può accettare di includere nella richiesta i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente presso i suoi fornitori diretti e i produttori a valle, purché siano ammissibili in conformità dell’articolo 6, primo comma, lettera c), a condizione che tutti i licenziamenti collettivi oggetto della richiesta, indipendentemente dal fatto che siano presso l’impresa richiedente o presso i suoi fornitori diretti o i produttori a valle, avvengano all’interno dello stesso Stato membro. L’impresa richiedente che accetti di includere nella richiesta lavoratori la cui espulsione è imminente presso i suoi fornitori diretti o i produttori a valle in conformità del primo comma rimane pienamente responsabile della richiesta, ai sensi del presente regolamento. In particolare, continua ad essere pienamente responsabile per: a) la presentazione della richiesta; b) la comunicazione di tutte le informazioni necessarie agli Stati membri; c) la fornitura del cofinanziamento nazionale; e d) l’attuazione del pacchetto coordinato. L’impresa richiedente può provvedere a ricevere, dai suoi fornitori diretti e dai produttori a valle, contributi finanziari proporzionali al sostegno ricevuto dai loro lavoratori. 3.   Ai fini del presente articolo, la Commissione fornisce orientamenti, liste di controllo e modelli di formulari di richiesta non vincolanti in coordinamento con gli Stati membri. Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatori tali modelli per la presentazione delle richieste. Gli Stati membri pubblicano online modelli e orientamenti in materia per aiutare le imprese a preparare le richieste. Le informazioni che l’impresa deve fornire mediante i modelli di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG, in conformità del paragrafo 12. 4.   Gli Stati membri presentano le domande sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1. Fatta salva la valutazione indipendente, da parte della Commissione, della domanda di contributo finanziario del FEG in conformità del paragrafo 11, lo Stato membro richiedente può effettuare controlli ex ante per verificare: a) la capacità finanziaria e amministrativa dell’impresa richiedente di dare attuazione al contributo finanziario del FEG a beneficio dei lavoratori la cui espulsione è imminente interessati; b) le informazioni fornite conformemente al paragrafo 12, lettere g), k) e o); c) se si prevede che il pacchetto coordinato sia attuato conformemente al diritto nazionale; e d) se sussistono rischi finanziari per lo Stato membro richiedente, compresi le attività potenzialmente fraudolente e il rischio di doppio finanziamento. Qualora effettuino tali controlli ex ante, gli Stati membri ne comunicano i risultati, unitamente alla loro valutazione della richiesta presentata dall’impresa, al momento della presentazione della domanda alla Commissione. La Commissione tiene conto di tali informazioni nella valutazione della domanda. Se la valutazione della Commissione differisce dai risultati dei controlli ex ante, la Commissione ne fornisce le relative spiegazioni nella sintesi delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera a). 5.   Gli Stati membri trattano tutte le richieste allo stesso modo e se ne occupano nell’ordine in cui le hanno ricevute, senza esercitare alcuna discrezionalità quanto alla loro ricevibilità o ammissibilità, e presentano le domande riguardo a tali richieste alla Commissione. Gli Stati membri non introducono obblighi supplementari né modificano quelli stabiliti dal presente regolamento. 6.   Lo Stato membro richiedente presenta alla Commissione la domanda di contributo finanziario del FEG entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta completa. 7.   Su richiesta dell’impresa, lo Stato membro interessato fornisce orientamenti durante l’intera procedura di richiesta di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle dimensioni e della capacità amministrativa dell’impresa. 8.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce orientamenti durante l’intera procedura di domanda. 9.   Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e chiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda. Se le ulteriori informazioni richieste includono informazioni che possono essere fornite dall’impresa, è quest’ultima a fornirle allo Stato membro. 10.   Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni a norma del paragrafo 9, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata. 11.   Sulla base delle informazioni fornite nella domanda, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. La Commissione valuta le informazioni fornite in conformità del paragrafo 12. Nella valutazione la Commissione esamina altresì l’adeguatezza del processo di consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e del pacchetto coordinato. Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente prima di tale termine, spiegando i motivi del ritardo e fissando una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma. 12.   La domanda contiene le informazioni seguenti: a) l’identificazione dell’impresa richiedente, compresi, se del caso, i suoi fornitori diretti e i produttori a valle interessati; b) il numero di lavoratori dell’impresa richiedente in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente, in conformità dell’articolo 5 bis; c) il numero di beneficiari ammissibili di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), e tra questi il numero di beneficiari interessati a beneficiare delle misure secondo quanto previsto dal pacchetto coordinato, conformemente alle intenzioni dell’impresa richiedente; d) se del caso, e non appena disponibile, qualsiasi accordo scritto tra l’impresa richiedente e i suoi fornitori diretti o i produttori a valle; e) una breve descrizione delle circostanze che hanno portato alla ristrutturazione; f) se la domanda riguarda lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente presso i fornitori diretti o i produttori a valle dell’impresa richiedente, un’analisi motivata, fornita dall’impresa richiedente, che stabilisca il chiaro nesso causale tra i licenziamenti collettivi previsti presso i fornitori diretti o i produttori a valle e quelli presso l’impresa richiedente; g) la conferma, sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, che l’impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici, ivi compresi quelli di cui all’ della direttiva 98/59/CE, e gli eventuali contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti collettivi previsti, e che offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza; h) una descrizione delle procedure seguite dall’impresa per la consultazione dei beneficiari interessati o dei loro rappresentanti, a seconda dei casi, in merito alla progettazione del pacchetto coordinato, nonché la descrizione delle procedure seguite per la consultazione in merito alle misure incluse nel pacchetto coordinato delle autorità locali e regionali o di altri pertinenti portatori di interessi, a seconda dei casi; i) una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e, se del caso, in merito alla complementarità del pacchetto coordinato rispetto alle azioni finanziate da altri fondi dell’Unione o nazionali; j) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nella progettazione del pacchetto coordinato; k) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani; l) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato a sostegno dei beneficiari interessati; m) le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 7; n) una stima dei costi per qualunque attività di preparazione, compresi i controlli ex ante, nonché qualunque attività di gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione svolta dallo Stato membro richiedente in relazione alla domanda; o) una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi; p) la conferma, da parte dell’impresa interessata, che cofinanzierà le misure del pacchetto coordinato e che il suo cofinanziamento rappresenta l’unica fonte di cofinanziamento nazionale, a eccezione di eventuali contributi dei fornitori diretti o dei produttori a valle di tale impresa; q) la conferma, da parte dello Stato membro richiedente, che non ha fornito alcun finanziamento per il pacchetto coordinato. Qualora i numeri di cui al primo comma, lettere c) ed l), varino prima del completamento della valutazione da parte della Commissione, tali variazioni sono comunicate alla Commissione. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a f), lettere da j) a m), e lettere o) e p), sono fornite allo Stato membro richiedente dall’impresa richiedente.» ; 11) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore all’1,5 % dell’importo annuo massimo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l’attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e le attività che aumentano la visibilità del FEG come fondo o per progetti specifici nonché altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG nonché attività mirate di sensibilizzazione per gli Stati membri che non siano ricorsi o siano ricorsi poco al sostegno del FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali a livello di Unione e nazionale informazioni e orientamenti chiari sull’utilizzo del FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.» ; 12) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sulla base della valutazione svolta in conformità dell’articolo 8 o 8 bis, tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e determina l’importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), in relazione alle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 5, è pari al 100 %.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se, sulla base della valutazione svolta in conformità dell’articolo 8 o 8 bis, giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all’articolo 15.» ; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Almeno il 40 % dell’importo annuo massimo del FEG è riservato alle domande concernenti la cessazione dell’attività dei lavoratori espulsi dal lavoro o dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 8. Qualsiasi parte di tale importo non utilizzata o non riservata entro il 30 giugno di ogni anno può essere utilizzata anche per domande concernenti i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente di cui all’articolo 8 bis. I contributi finanziari ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), non superano i 4 000 000 EUR per impresa e per Stato membro per ogni esercizio finanziario.» ; 13) all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), o dell’articolo 8 bis, paragrafo 12, lettera m), in cui lo Stato membro interessato o l’impresa interessata inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato ai beneficiari interessati o in cui lo Stato membro sostiene le spese amministrative per l’attuazione del FEG, a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 5. 2.   Lo Stato membro o l’impresa inizia ad attuare le misure ammissibili di cui all’articolo 7 senza indebito ritardo e le realizza il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.» ; 14) all’articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Una proposta di decisione della Commissione di mobilitazione del FEG ai sensi del paragrafo 1 comprende quanto segue: a) la valutazione realizzata conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 8 bis, paragrafo 11, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa; e b) i motivi degli importi proposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 1.» ; 15) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Insufficienza di fondi In deroga alle scadenze stabilite agli articoli 8, 8 bis e 15, a condizione che i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non siano sufficienti a coprire l’importo dell’assistenza ritenuto necessario conformemente alla proposta della Commissione, in casi eccezionali la Commissione può rinviare la proposta di mobilitare il FEG e la successiva richiesta di storno di bilancio fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell’anno successivo alla domanda. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.» ; 16) all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Per quanto riguarda le domande ai sensi dell’articolo 8 bis, senza indebito ritardo e al più tardi dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto il prefinanziamento della Commissione, lo Stato membro interessato mette a disposizione dell’impresa interessata la parte del prefinanziamento relativa al pacchetto coordinato attuato dall’impresa. Gli Stati membri possono mettere a disposizione il prefinanziamento a rate, nel qual caso la prima rata è messa a disposizione senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi. Le modalità dettagliate di pagamento sono stabilite nel documento che disciplina il contributo finanziario dello Stato membro all’impresa. Se del caso, gli Stati membri possono destinare i fondi all’impresa tramite la competente autorità regionale o altra autorità pubblica, a condizione che ciò non ritardi il pagamento. Lo Stato membro trattiene la parte del prefinanziamento relativa alle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 5, oppure la destina a un’autorità regionale o altra autorità pubblica.» ; 17) all’articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’impresa che attui un contributo finanziario del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente fornisce allo Stato membro interessato, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, tutte le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1.» ; 18) all’articolo 22, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   L’indagine presso i beneficiari è avviata dalla Commissione durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L’indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l’indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un’impresa ai beneficiari a norma dell’articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell’indagine di cui al primo comma del presente paragrafo ai beneficiari che hanno partecipato alle misure e ai rappresentanti dei lavoratori per informazione, dell’invio di almeno un sollecito nonché di informare lo Stato membro della distribuzione e del sollecito. Le risposte all’indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni. 5.   Le indagini presso i beneficiari sono utilizzate per raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, sulla qualità dell’impiego trovato, quali qualsiasi cambiamento dell’orario di lavoro, del tipo di contratto o di rapporto di lavoro, ossia se sia a tempo pieno o a tempo parziale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, il livello di responsabilità e qualsiasi mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all’impiego precedente nonché il settore in cui è stato trovato l’impiego. Per i casi di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), sono incluse anche le informazioni su un eventuale nuovo ruolo nella stessa impresa, se del caso. Tali informazioni sono disaggregate per genere, fascia di età, livello di istruzione e livello di esperienza professionale.» ; 19) nell’allegato II, punto 2), è inserito il comma seguente dopo il primo comma: «Per i casi di cui all’articolo 6, primo comma, lettera c), l’indicatore di cui al primo comma, lettera a), del presente punto deve essere ripartito in base ai seguenti tipi di impiego: a) in un’altra impresa; b) nella stessa impresa: i) nello stesso ruolo; ii) in un altro ruolo.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1139#art-1