Art. 2

Art. 2

Gli Stati membri che hanno concesso autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti i coformulanti che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028.
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