Art. 4

Art. 4

1.   La Slovacchia procede a controlli amministrativi preliminari e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In particolare, la Slovacchia verifica: a) l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione; c) che nessuno dei richiedenti ammissibili abbia ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’ del presente regolamento. 2.   Ai richiedenti ammissibili, per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, la compensazione può essere versata senza attendere la conclusione di tutti i controlli, se tali richiedenti sono stati selezionati anche per i controlli in loco. Tutti i controlli in loco sono effettuati entro sei mesi dai pagamenti. 3.   Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, la compensazione viene rimborsata e sono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
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