Art. 4
1. La Slovacchia procede a controlli amministrativi preliminari e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
In particolare, la Slovacchia verifica:
a)
l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
b)
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione;
c)
che nessuno dei richiedenti ammissibili abbia ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’ del presente regolamento.
2. Ai richiedenti ammissibili, per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, la compensazione può essere versata senza attendere la conclusione di tutti i controlli, se tali richiedenti sono stati selezionati anche per i controlli in loco. Tutti i controlli in loco sono effettuati entro sei mesi dai pagamenti.
3. Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, la compensazione viene rimborsata e sono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
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